Ecco perché Maradona non deve più niente al Fisco italiano

Nuova vittoria dinanzi alla Commissione Tributaria che riconosce indebita la pretesa del Fisco ed annulla la richiesta di interessi ed aggi della riscossione, milionari, pretesi da Equitalia e Agenzia delle Entrate
  • I giudici tributari accolgono la tesi difensiva del collegio difensivo capitanato dall'avvocato Angelo Pisani con i colleghi Scala, Carlomagmo e Toriello: il debito di Diego Armando Maradona col Fisco italiano - circa 40 milioni di euro- si è estinto!

    Lo ha stabilito, con sentenza depositata lo scorso 16 marzo, la dodicesima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli composta dal presidente Dr. Luigi Capuozzo, dal giudice relatore, Dr. Fausto Izzo e dal giudice Dr. Paolo Scognamiglio. 

    Si tratta della stessa Corte che nel luglio dello scorso anno, accogliendo le motivate istanze cautelari dei difensori di Maradona, aveva confermato la sospensione degli atti esecutivi in danno del campione argentino, conformandosi ad altra ordinanza  già adottata dai giudici della medesima Commissione adita. 

    Sono ingiuste e non rispondono a nessuna logica le pretese creditorie dell’Agenzia delle Entrate a carico di Diego Armando Maradona dacché prive di motivazione ed insussistenti, siccome già incassate dall’Erario dal coobbligato sostituto di imposta Calcio Napoli e, comunque,illegittime per  euro 25.756.704,51 stante l’assenza delle modalità di calcolo degli interessi di mora e delle spettanze dell’esattore.

    Per i giudici partenopei Maradona non deve nulla al fisco italiano dacché l’obbligazione tributaria (unitaria e solidale) è stata estinta dal sostituto Calcio Napoli per effetto del condono ex art 16, comma 10 della L. 289/2002 il quale prevede che “la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5”.

    Per la Corte l’avviso di mora notificato al Pibe il 17 ottobre 2013, prima del famoso gesto da Fazio, risultava «assolutamente non intellegibile nella parte in cui indica la modalità del calcolo degli interessi e delle spettanze dell’esattore». E ciò in aperta violazione dell’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, «laddove – sottolinea il giudice relatore Dr. Fausto Izzo – è previsto un obbligo di motivazione specifica che renda l’atto chiaro e tale da consentire alla parte di ricostruire le ragioni della pretesa e la sua legittimità».

    In particolare il giudice specifica che l’avviso di mora impugnato non indicava neppure «la specifica normativa (anche secondaria) sulla cui base sono state calcolate dette spettanze, per cui risulta inibita la possibilità di valutare la legalità dell’atto sul punto». Ne consegue che «l’atto deve essere annullato – si legge nel PQM – per vizi propri, limitatamente alla determinazione degli interessi di mora e le spettanze dell’esattore – pari ad euro 25.756.704,51, comprendendovi anche quelli coperti dal giudicato, essendo le somme indicate in modo onnicomprensivo, senza possibilità di distinguere le annualità».

    Un grosso colpo a favore di Diego, insomma, quello messo a segno con questo provvedimento dagli avvocati Angelo Pisani e Enrico Carlomagno insieme agli altri difensori  Angelo Scala e Massimiliano Toriello.  

    La sentenza fa seguito ai provvedimenti cautelari con cui lo scorso anno ben due diverse Corti Tributarie avevano già sospeso le esecuzioni forzate ai danni del campione. Oggi la sentenza sul merito, che segna una nuova vittoria dell’asso argentino.  «Questa battaglia, di cui Diego è il grande simbolo – commenta soddisfatto Angelo Pisani – accresce il diritto di tutela per tutti quegli italiani che, vessati da cartelle esattoriali illecite o viziate da errori, omissioni, carenze d’informazione in danno di contribuenti, non hanno la possibilità di difendersi». E per sottolineare la portata di questo provvedimento gli avvocati Pisani e Carlomagno rimarcano quanto scrive a chiare lettere il giudice relatore Dr. Fausto Izzo, secondo il quale «non può considerarsi intellegibile una cartella in cui viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti», senza che sia chiaramente «indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità». 

    Riferendosi a specifiche sentenze della Cassazione – aggiungono i difensori di Maradona -  il giudice Izzo afferma poi che “quando il computo degli interessi è criptico e non comprensibile, anche in ragione del lungo periodo considerato, non è sufficiente il mero richiamo generico nell’atto alla normativa in materia”. «E la Corte dichiara testualmente – incalza Pisani – che tale disposizione vale anche per i compensi dovuti all’esattore, sottolineando in proposito che non solo il calcolo degli interessi, ma anche la determinazione dei compensi che competono all’esattore devono essere esplicitate in una adeguata motivazione».

    Ma vi è ancora di più, perché la stessa Corte ha ammesso quanto da tempo sostenuto dallo storico difensore  del campione, cioè che la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, che a seguito del condono «ha dichiarato estinto il giudizio in favore della Società Calcio Napoli, sostituto d’imposta»,  «estende i suoi effetti favorevoli al co-obbligato solidale sostituito, e cioè al Maradona». In poche parole il fisco non può richiedere due volte lo stesso tributo e nel caso di esecuzione illegittima Maradona può anche chiedere il risarcimento dei danni al fisco per indebita pretesa.

    APPROFONDIMENTO PER LA STAMPA

    Il convincimento dei giudici territoriali è in perfetta armonia con le eccezioni agitate dagli avvocati di Maradona nel ricorso introduttivo, proposto avverso l’avviso di mora, laddove, evidenziando l’applicazione dell’articolo 1292 del codice Civile, secondo il quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell’unicità della prestazione,se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, reclamavano l’insussistenza della pretesa stante l’avvenuto incasso da parte dell’A.F. della medesima imposta, stante il pagamento dell’obbligato in solido per effetto del condono perfezionato dal sostituto Calcio Napoli.

    Il presupposto della unicità, unitarietà e solidarietà dell’obbligazione tributaria tra sostituto e sostituito, infatti, affermano gli avvocati Pisani e Carlomagno, si evinceva e si evince anche da una rapida scorsa del ricorso proposto dall’amm.ne Finanziaria avverso la sentenza 126/1/1994 emessa dalla Commissione tributaria di secondo Grado – unico documento dal quale si ricava l’originario ed unico accertamento emesso in capo alla Società Calcio Napoli ed ai Calciatori – e dal raffronto con l’accertamento notificato alla SS.Calcio Napoli, dacché  l’obbligazione tributaria unitaria che si pretende, in capo al Maradona, sarebbe stata originata da accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, già II Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Napoli, per gli anni d’imposta 1985/1990, ed ha ad oggetto l’omesso versamento dell’IRPEF che il Contribuente avrebbe dovuto corrispondere sul maggior reddito non dichiarato e da lui presuntivamente percepito per il tramite di una società estera - interposta - tra Maradona - interponente - e la Società Sportiva Calcio Napoli - Terzo.

    E lo si evince, commentano gli avvocati Pisani e Carlomagno, anche in ragione che tale maggior reddito è stato qualificato dalla stessa Agenzia delle Entrate qualereddito da lavoro dipendente,  in forza dell’allora art. 37 del D.P.R. n. 600/1973.

    Quello che qui oggi interessaal fine di poter definitivamente risolvere la questione che vede coinvolto il Calciatore Diego Armando Maradona con una pretesa azionata dall’A.F e dall’Equitalia con l’avviso di mora impugnato è aver dimostrato la unitarietà e solidarietà dell’obbligazione tributaria tra sostituto (Maradona) e sostituito (Calcio Napoli) afferma Carlomagno, direttore Regionale per la Campania dell’Associazione Contribuenti Italiani – Contribuenti.it.

    Infatti, continua l’Avvocato e dottore Commercialista Enrico Carlomagno, passando in rassegna l’accertamento emesso dall’Ufficio nei confronti della Società Calcio Napoli ed i calciatori (cfr ricorso in appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 126/1/94 conclusosi con la sentenza di merito della CTC n598 el 28.1.2013), è stato facile  riscontrare e dimostrare che sui maggiori redditi, per gli anni 85-90 accertati in capo al Calciatore Diego Armando Maradona, erano state effettuate ritenute conaliquote massime tali da considerarle, giustappunto, a titolo di imposta.

    Di qui la solidarietà dell’obbligazione proprio in ragione di tale “solidarietà passiva”, che fa propendere all’affermazione statuita anche dai giudici di legittimità laddove statuiscono che “il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità della presunzione, stabilita dall’art. 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione,… (In tal senso, Cass. n. 10082 del 2003 e n. 19580 del 17.09.2014) .

    Nella ultima sentenza i Giudici di legittimità, a conferma dell’unitarietà e solidarietà dell’imposta, aggiungono poi che “in argomento è stato anche condivisibilmente affermato che «il fatto che il D.P.R. n, 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che  in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto non toglie che anche il sostuito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta…..»” 

    In effetti, sottolineano gli avvocati Pisani e Carlomagno, da un semplice raffronto tra quanto accertato alla società Calcio Napoli in termini di omesse ritenute alla fonte (definite con condono dalla SS. Calcio Napoli) e quanto preteso anche in fase di esecuzione al Calciatore Maradona con l’avviso di mora, è stata riscontrarata la coincidenza degli importi, cosicché la definizione della lite da parte della società comporta necessariamente l’estinzione dell’obbligazione in capo al calciatore Maradona, in ragione del principio cardine del nostro sistema tributario che vieta la doppia imposizione.

    Posto quanto detto, continuano gli avvocati Pisani e Carlomagno, è da rilevare che come è ormai dato di sapiente acquisizione giurisprudenziale che in base agli articoli 23 e 64 del DPR 600/73 sussiste  uno specifico ed autonomo obbligo con responsabilità solidale ab initio tra il Calciatore Maradona (sostituito) e la società Calcio Napoli (sostituto) siccome le ritenute accertate dall’Agenzia delle Entrate, considerato le aliquote massime da essa applicatepropendono per la sostituzione a titolo di imposta e definitiva e giammai a titolo di acconto.

    Per Maradona, così come si evince nell'accertamento emesso nei confronti della SS. Calcio Napoli, la ritenuta è quella dello scaglione massimo tale da ritenerla, in modo inequivocabile, calcolata, operata ed accertata dallo stesso ufficio, a titolo di sostituzione dell'imposta! (cfr art 11 DPR 597/73 e art 11 DPR 917/86 (c.d. TUIR).

    Altra non meno importante questione agitata in via d’eccezione dal Contribuente Maradona riguardava l’estinzione dell’originaria obbligazione, solidale, effettuata dal sostituto Calcio Napoli per effetto de sopravvenuto condono.

    Infatti, spiegano gli avvocati Pisani e Carlomagno, è bastato notare che il valore della lite condonato per i singoli anni dalla Società Calcio Napoli (i.e. Fallimento Calcio Napoli) per tutti i calciatori è perfettamente coincidente con i valori riportati nell’originario accertamento notificato alla Società ed emesso nei confronti anche del Pibe.

    E’ bastato, in buona sostanza illustrare, ai giudici territoriali, che le ritenute (condonate dalla SS. Calcio Napoli) corrispondoevano esattamente alle imposte accertate, pretese ancora oggi in capo a Maradona; è bastato un semplice riscontro con le domande di definizione della lite fiscale pendente presentate dalla SS. Calcio Napoli  per constatare che i singoli valori della lite corrispondevano proprio alle maggiori imposte così richieste ai calciatori, lavoratori dipendenti.

    Alla luce di quanto sopra, continuano gli avvocati Pisani e Carlomagno, si può senz’altro quindi sostenere che non essendo possibile la duplicazione dell’imposta (vietata dall’’art. 67 DPR 600/73), avendo il sostituto definito con il pagamento il suo debito tributario, il dipendente sostituito deve vedersi riconosciute come pagate le imposte accertate, risultando estraneo a duplicati ed illegittimi addebiti vietati anche dalla nostra Costituzione.

    A ragionare altrimenti, si ammetterebbe che il fisco possa incamerare (duplicare) gli importi pretesi pur essendo l’obbligazione tributaria una ed una sola, quantunque coinvolga solidamente due soggetti.

    Essendo le maggiori ritenute accertate in capo alla Società corrispondenti alle maggiori imposte pretese dal Calciatore, è fuori di dubbio che fra il sostituto ed il sostituito, anche in ragione delle aliquote su cui l’amministrazione ha calcolato le ritenute negli avvisi di accertamento, vi sia solidarietà tributaria con la conseguenza che nel caso che ci occupa opera la presunzione  stabilità dall’articolo 1294 cod civ.

    Del resto a prescindere da ogni altra considerazione, v’è da dire, affermano gli avvocati del Pibe, che essendo pacificamente l’obbligazione tributaria unitaria e solidalein capo al sostituto ed al sostituito, siccome nascente dallo stesso titolo, sarebbe impensabile ed illegittimo riscuotere due volte la stessa somma (una volta dal sostituto ed una volta dal sostituito) dacché si violerebbero così i precetti costituzionali, e principalmente il principio sancito dall’articolo 53 della Costituzione, oltre che la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali. Ciò perché nel caso che ci occupa deve essere applicata la regola fondamentale dettata in materia di solidarietà passiva dall’art. 1292, primo comma c.c, per cui il singolo debitore, provvedendo a pagare quanto dovuto, libera anche gli altri e l’articolo 1294 del C.C. secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido in ragione della unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (Cassazione Sez. V, Sent. 19034/14, Sent n. 16819/14). E la norma verrebbe elusa, affermano Pisani e Carlomagno, se si consentisse all’amministrazione di rivolgersi al Contribuente inerte per riscuotere una somma maggiore di quella che, se nel frattempo fosse stata pagata dall’altro condebitore, avrebbe estinto l’intero debito.

    Proprio perché vi è perfetta coincidenza con l’importo delle ritenute cosi come sopra illustrato, non rileva in senso contrario la riferibilità dell’aliquota alla posizione del Maradona atteso che l’obbligazione ha la propria fonte e la propria causa nell’unico atto che ha dato luogo all’accertamento e si sostanza nella determinazione delle maggiori ritenute accertate sia in capo al sostituto ( SS CALCIO NAPOLI), che al sostituito (MARADONA) corrispondenti alla medesima somma in ragione delle percentuali di aliquote, a titolo di imposta, così come sopra descritte. Ciò costituisce, giustappunto, l’antecedente di quella obbligazione in relazione a tutte le parti dell’originario ed unitario avviso di accertamento. Invero, come accennato precedentemente, l’esercizio dei poteri di attuazione del prelievo tributario, riconosciuti dalla legge all’Amministrazione, è diretto, nel caso in esame, alla quantificazione o all’accertamento dell’esistenza del presupposto impositivo del tributo (maggiori ritenute inerenti a corrispettivi derivanti da rapporto di lavoro dipendentecon aliquote 65%-50%) che, in quanto tale, attiene non al singolo vincolo obbligatorio, ma all’intero rapporto solidale dell’imposta. Di talché l’estinzione, per pagamento, per sentenza o per condono, dell’obbligazione, da parte del condebitore (sostituto calcio Napoli) promuove l’effetto di estinguere anche la pretesa  in danno del sostituito (Maradona) siccome il tributo non investe il singolo vincolo obbligatorio ma tutto il rapporto solidale d’imposta che in quella base imponibile (medesima ed identica) trova il suo fondamento.

    Sul punto ormai sia la giurisprudenza di merito che di legittimità sono concordi nel ritenere che “l’effetto favorevole del coobbligato è costituito dal condono, essendo tale situazione disciplinata da una specifica disposizione e cioè il decimo comma dell’articolo 16 della L. 289/2002Detto articolo, nel disciplinare la chiusura delle liti fiscali pendenti attraverso la procedura di condono, stabilisce, infatti, al decimo comma che “la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5” . L’inclusione dell’estensione del condono anche in favore dei coobbligati per i quali la lite “non sia più pendente”, non si vede perché non debba comprendere anche coloro per i quali sia intervenuto un eventuale giudicato sfavorevole. E tale interpretazione prima ancora di essere in sintonia col dettato letterale della disposizione normativa, appare rispondere alla logica: se lo Stato ha incassato l’imposta (sebbene con condono), perché dovrebbe incassarla nuovamente dal coobbligato solidale una seconda volta? Se ciò fosse consentito, sarebbe violato il principio del divieto della doppia imposizione sancito e codificato dall’articolo 67 del DPR 600/73, laddove è previsto che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Alla luce degli ormai consolidati principi del diritto vivente e da una diretta applicazione normativa, nel caso che ci occupa, la sentenza della CTC n. 598/1/2013 che ha dichiarato estinto il giudizio in favore della Società Calcio Napoli, sostituto di imposta, per intervenuto condono, sebbene emessa il 28.2.2013, cioè successivamente alla sentenza di rito  della Cassazione n. 3231/2005, che ha rigettato il ricorso del Maradona, confermando l’inammissibilità del primigenio ricorso spiegato avverso altro avviso di mora, estende i suoi effetti favorevoli al coobbligato solidale sostituito, e cioè al Maradona (cfr CTP Napoli, sent. n. 6410/12/15).

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